Progettazione e Realizzazione di Impianti Industriali

       Brevetti per Invenzione Industriale - Roma




 

 

 

Il nuovo sito internet: www.ufficio-consulenza-brevetti.com

La notevole crescita delle attività dello Studio nel settore dei brevetti ha portato alla decisione di creare un nuovo sito specializzato su questo argomento: www.ufficio-consulenza-brevetti.com.

Ringraziamo tutte le persone e le imprese che si rivolgono a noi quotidianamente per ogni attività riguardante lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche, la progettazione e la realizzazione di nuovi dispositivi, macchine ed impianti, e la protezione dell'innovazione tecnologica mediante un brevetto per invenzione industriale.

 

 

Protezione legale dei programmi per elaboratori (software)




Il software può essere protetto in base alla Legge sul Diritto d'Autore, 22 Aprile 1941, n.633, e successive modifiche (D.L. 31 Gennaio 2005 n.7, convertito in legge, 31 marzo 2005, n.43).

La procedura prevede un deposito presso la SIAE, comprendente un CD-ROM con i dati, ed ulteriori documenti allegati. Con la registrazione, la SIAE mette a disposizione del pubblico i soli dati relativi all'autore, ma mantiene non accessibile al pubblico il CD ROM con i programmi.

I diritti di sfruttamento economico del software durano per tutta la vita dell’autore ed i 70 anni oltre.


 

Invenzioni dei ricercatori dipendenti presso Università ed Enti pubblici di ricerca


Nel caso di invenzioni dei ricercatori dipendenti presso Università ed Enti pubblici di ricerca, la legge conferisce la titolarità esclusiva dei diritti di brevetto all’autore (art. 65 legge 30/2005 – derivante dalla legge 383/01).

In questo caso le spese per la protezione brevettuale sono a carico del ricercatore autore dell’invenzione.

L’inventore accademico ha l’obbligo di comunicare l’avvenuto deposito della domanda di brevetto alla propria amministrazione che comunque ha il diritto di stabilire i canoni delle licenze per l’uso industriale del brevetto, e di ricevere parte dei proventi derivanti dallo sfruttamento come compenso per il sostegno dell’organizzazione accademica al ricercatore inventore.

La norma stabilisce che l’inventore abbia diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione fino a un massimo del 70%.
L’Università, o la pubblica amministrazione, stabilisce la quota dei proventi da assegnare all’inventore/i nei limiti della sua autonomia.

Laddove l’invenzione del ricercatore universitario sia stata conseguita nell’ambito di attività di ricerca e/o consulenze per conto di terzi, il regime giuridico ed economico sarà quello stabilito dal contratto relativo.

 

Brevetti Celebri: la domanda di brevetto dell'Apple I-Phone






L’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti ha pubblicato un documento molto consistente, che può essere indicato come la domanda di brevetto dell’Apple I-Phone (US 2008/0122796 A1).

Esso, nelle sue 371 pagine, descrive con particolare dettaglio le modalità multi-touch dell’interfaccia utente del telefonino. Molte delle immagini del documento rappresentano schermate ben note del prodotto in commercio, mentre altre rappresentano delle funzionalità che non sono state ancora implementate, come ad esempio un "Blog" dedicato, ed un'applicazione "dizionario".

Le applicazioni comprendono inoltre la possibilità di videoconferenza, GPS ed altre funzionalità attualmente non esistenti, ma fortemente auspicabili. Naturalmente, tra gli inventori compare in prima fila il Signor Steven P. Jobs.










Formazione certificata su Tecnologie Informatiche



lettera di incarico



 

 

 







































































 
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